Come farsi rendere i soldi: la procedura che pochi conoscono

Richiedere la restituzione di somme di denaro a vario titolo – da un privato, da una società o da un ente – rappresenta spesso un processo più complesso di quanto si pensi. In molti casi, la difficoltà nasce non solo dalla volontà del debitore, ma soprattutto dalla mancata conoscenza di procedure specifiche che possono velocizzare e rendere efficace il recupero della propria somma. È fondamentale conoscere e saper sfruttare tutti gli strumenti giuridici, amministrativi e pratici messi a disposizione dal sistema italiano.

Il diritto alla restituzione: cenni fondamentali

In tutti i casi in cui una persona o una società abbia versato una somma a titolo di prestito, cauzione, pagamento errato o indebito, la legge prevede la possibilità di ottenerne la restituzione. L’articolo 2033 del Codice Civile stabilisce chiaramente che chi riceve un pagamento non dovuto ha l’obbligo di restituirlo, unitamente agli interessi legali a decorrere dalla data del pagamento. Tuttavia, questa regola generale si scontra spesso con la realtà delle cose, fatta di contestazioni, ritardi e, nei casi peggiori, dinieghi espliciti.

Per rendere effettivo il diritto alla restituzione è imprescindibile seguire una procedura ben delineata. Questa si articola in tre fasi distinte: tentativo bonario, formalizzazione della richiesta e azione giudiziaria vera e propria. Molti, però, non conoscono almeno due strumenti “segreti” che la legge consente, e che possono spostare l’esito della controversia in favore del creditore.

Le fasi del recupero: dal tentativo bonario all’azione legale

Il primo passaggio è sempre il dialogo diretto. Chi ha diritto alla restituzione dovrebbe avanzare una richiesta scritta chiara e dettagliata, descrivendo la somma dovuta, la sua origine e allegando eventuali prove (ricevute, bonifici, contratti). L’invio deve avvenire tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), strumenti che permettono di dimostrare la data di ricezione da parte del debitore.

Se il sollecito non produce effetti, si passa a una diffida formale. Questo documento, redatto di preferenza da un avvocato, rappresenta un atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. e comunica al debitore l’intenzione, in caso di inadempienza, di adire le vie legali. In molti casi la sola diffida, soprattutto se proveniente da un avvocato, spinge il debitore a restituire quanto dovuto pur di evitare conseguenze peggiori.

Quando la diffida resta senza riscontro, si apre la strada all’azione giudiziaria. Dal semplice decreto ingiuntivo, cioè un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore quando il diritto è supportato da prove scritte (contratti, ricevute, corrispondenza), fino all’ordinario giudizio civile nei casi più complessi o contestati, il passo è breve.

Procedure poco conosciute e strumenti “segreti” per riavere i soldi

Oltre alle vie tradizionali, la legislazione offre strumenti specifici che pochi conoscono e che possono rivelarsi determinanti:

  • Istanza di restituzione di somme sequestrate o confiscate: Quando il denaro è stato oggetto di un provvedimento giudiziario, ad esempio sequestro preventivo o confisca nell’ambito di un procedimento penale, esiste la possibilità di presentare formale richiesta di restituzione. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria disponga la dissequestro, l’avente diritto è notificato del provvedimento. Equitalia Giustizia S.p.A., informata dagli uffici giudiziari, trasmette l’ordine di restituzione agli operatori finanziari, che sono tenuti a restituire le somme al beneficiario. Tuttavia, per sbloccare i fondi, è indispensabile completare tutte le verifiche e controlli di legge e richiedere lo stato della pratica tramite i canali ufficiali dedicati (fonte) .
  • Procedura per pagamento non dovuto o indebito arricchimento: In caso di versamento errato, anche in assenza di un vero e proprio contratto, si può agire in via extragiudiziale oppure giudiziale sul fondamento dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) o del principio equitativo dell’indebito arricchimento (art. 2041 c.c.). Questo è particolarmente utile quando mancano documenti contrattuali tipici, ma è accertabile l’esistenza di una sproporzione ingiustificata fra il danneggiato e il soggetto arricchito.

Non meno rilevante, nella sfera bancaria o finanziaria, è la possibilità di ottenere una riduzione o rimborso di somme versate in eccesso o non dovute per errori nelle procedure di recupero crediti. Ad esempio, nel caso di cartelle di pagamento annullate o sospese, l’interessato può avanzare istanza di rimborso direttamente all’ente di riscossione, producendo la documentazione del provvedimento di sgravio o annullamento .

Casi particolari di restituzione: debiti, fallimenti, sequestri

Le situazioni in cui si può richiedere la restituzione di denaro sono molteplici e, spesso, riguardano non solo i rapporti civili, ma anche quelli con la Pubblica amministrazione o all’interno di procedimenti penali.

Un caso tipico è rappresentato dalla restituzione delle somme sequestrate nell’ambito di un’indagine. Quando il sequestro – finalizzato a garantire il risarcimento o a prevenire reati – viene revocato dal giudice, chi ne ha diritto riceve la notifica e può avviare la procedura per il ripristino della disponibilità del denaro. Molte persone ignorano che la procedura prevede, dopo la notifica, una serie di verifiche da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., senza le quali il rimborso non viene eseguito. È quindi necessario seguire con precisione ogni fase e, in caso di ritardi anomali, sollecitare l’Ente tramite modulistica dedicata disponibile online .

Altra ipotesi complessa è quella della restituzione di somme in caso di fallimento. Se un creditore ha ricevuto meno di quanto spettava, o se ha subito il sequestro di somme poi non dovute, dovrà presentare una istanza formale al Tribunale competente, spesso avvalendosi dell’aiuto di un professionista, dato che si tratta di materie di particolare tecnicità e la procedura è vincolata a rigidi termini processuali .

Restituzione nel contesto bancario e finanziario

Se la somma è stata versata a una banca o a una società finanziaria per debiti contestati o somme non dovute, la richiesta di restituzione passa innanzitutto dal reclamo interno. Se la banca non dà riscontro, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che decide in tempi abbastanza rapidi e senza costi eccessivi. L’invio di un reclamo ben documentato obbliga l’istituto a fornire risposta entro 30 giorni. In mancanza, l’accesso all’ABF è la via più rapida e spesso risolutiva.

Per i casi di sovraindebitamento, la cosiddetta “Legge Salva Suicidi” (Legge n. 3/2012) consente, una volta ottenuto il provvedimento di omologa, di ottenere la restituzione di eventuali pagamenti in eccesso avvenuti nelle more della procedura .

Consigli pratici e raccomandazioni

Chi intenda farsi restituire dei soldi dovrebbe ricordare alcune regole chiave:

  • Mantenere traccia scritta di tutte le comunicazioni e dei pagamenti.
  • Richiedere e conservare documentazione probatoria dettagliata (ricevute, estratti conto, contratti).
  • Preferire le comunicazioni formali (lettera raccomandata, PEC).
  • Non esitare a consultare un avvocato quando la somma ha rilevanza o la questione appare controversa.
  • In caso di sequestro, seguire scrupolosamente la procedura e sollecitare con moduli ufficiali gli enti coinvolti.
  • Per le somme presso banche o finanziarie, utilizzare strumenti extragiudiziali come il reclamo e l’ABF prima di rivolgersi al giudice.

Essere consapevoli dei propri diritti e degli strumenti legali a disposizione è essenziale per recuperare somme di denaro in tempi ragionevoli e senza rischiare di perdere quanto versato. La procedura, seppur tecnicamente articolata, diventa più agevole e veloce quando si applicano le conoscenze giuste e ci si muove con precisione e tempestività.

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